Aggiornato il 03/04/2023

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, cosa cambia nel 2023?

A partire dal 1° gennaio 2023 cambiano le regole per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con l’inserimento di nuove agevolazioni per i contribuenti. In particolare, viene portata a 5.000 euro la soglia che consente di differire il pagamento dell’imposta al trimestre successivo, in modo da effettuarla in modo cumulativo e non frazionato, in presenza di determinate condizioni.

È questo il contenuto del DL Semplificazioni 73/2022, convertito in legge nell’agosto dello stesso anno (L. 122/ 2022). In questo contributo andremo a riepilogare insieme tutte le regole e le scadenze da tenere a mente per effettuare correttamente il versamento del bollo per le fatture elettroniche, alla luce anche di questa nuova importante agevolazione.

Vedremo anche quali sono le fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non è dovuta, anche in seguito ai cambiamenti introdotti dalle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica nel 2022.

 

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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come funzionava fino a ieri

Innanzitutto, ricordiamo che il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si effettuano con cadenza trimestrale, secondo un calendario che è possibile consultare anche all’interno della Guida dell’Agenzia delle entrate “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, recentemente aggiornata. Segnaliamo anche l’aggiornamento delle Specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo.

Ogni trimestre, pertanto, è necessario effettuare tale calcolo sulla base delle e-fatture emanate soggette all’imposta e provvedere al suo versamento entro i termini previsti, tramite modello F24. Il mancato o ritardato pagamento dell’imposta determina precise sanzioni a carico del contribuente.

Per cercare di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti, tuttavia, è in vigore già da tempo un sistema di calcolo cumulativo che consente di posticipare il pagamento dell’imposta dovuta, nel caso in cui l’importo del bollo da versare per il trimestre rimanga al di sotto una determinata soglia.

Prima della modifica introdotta dal DL Semplificazioni, ovvero fino alla fine del 2022, la soglia da tenere in considerazione era pari a 250 euro. Perciò, nel caso in cui nel 1° trimestre l’imposta di bollo totale fosse inferiore ai 250 euro, era possibile differirne il pagamento al trimestre successivo e, se necessario, a quello successivo ancora, versando in una unica soluzione l’imposta di bollo relativa a più trimestri.

 

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Le nuove regole e le agevolazioni dal 2023

Con il DL Semplificazioni 73/2022, convertito in legge n.122/2022, è proprio questa soglia di 250 euro che viene notevolmente aumentata e portata a 5000, con lo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. Perciò, a partire dal 1° gennaio 2023, si dovrà tenere conto di quanto segue:

  • se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera i 5.000 euro, allora la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, quindi entro il 30 settembre;
  • se l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera ancora l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre, vale a dire entro il 30 novembre.

Oltre a questa importante agevolazione, ci sembra utile cogliere l’occasione per ricordare anche un’altra modifica che è stata introdotta nella Guida e nelle specifiche tecniche che regolano il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. Va segnalato che entrambe sono state aggiornate in modo da includere tra le fatture elettroniche esenti dall’imposta di bollo il nuovo documento TD28 – acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea), che come abbiamo già visto in un precedente contributo è stato introdotto a partire dall’ottobre dello scorso anno.

Imposta di bollo fatture elettroniche: tutte le scadenze del 2023

A questo punto, è bene riepilogare brevemente il calendario delle scadenze del 2023 per il corretto versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture, come richiamato anche dalla Guida fornita dall’Agenzia delle Entrate:

  • per il 1° trimestre, la data ultima per il versamento dell’imposta è il 31 maggio; in caso l’importo sia inferiore ai 5000 euro, il pagamento può essere differito fino al trimestre successivo;
  • per il 2° trimestre, la scadenza per il versamento è il 30 settembre; anche in questo caso, se l’importo complessivamente dovuto per il 1° e per il 2° trimestre è inferiore ai 5000 euro, il pagamento può slittare alla scadenza immediatamente successiva;
  • per il 3° trimestre, la data ultima per il pagamento è il 30 novembre;
  • per il 4° trimestre, la scadenza per il versamento coincide con il 28 febbraio dell’anno successivo.

Da tenere presente che, se la scadenza per il pagamento coincide con un giorno festivo, allora questa slitta al primo giorno lavorativo utile.

 

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Elenco A e B, come fare per modificarli

Con il provvedimento del 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le modalità per il l’indicazione, l’integrazione e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Sulle fatture elettroniche per le quali è dovuta l’imposta di bollo è necessario valorizzare a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto nel tracciato della fattura elettronica.

All’interno dell’area Fatture e corrispettivi ogni contribuente potrà poi consultare l’Elenco A e l’Elenco B elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • l’Elenco A, che non è modificabile, riporta tutte le fatture emesse e per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (valorizzazione “SI”);
  • l’Elenco B, modificabile, riporta le fatture per le quali l’assolvimento dell’imposta di bollo non è stato indicato, pur risultando dovuto.

Entrambi gli elenchi vengono messi a disposizione su Fatture e corrispettivi entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre e il contribuente potrà prenderne visione e provvedere, se necessario, a modificare l’elenco B entro l’ultimo giorno dello stesso mese.

Ad esempio, per il 1° trimestre, gli elenchi vengono messi a disposizione entro il 15 aprile e possono essere modificati entro il 30 aprile. Costituisce un’eccezione alla regola solo il 2° trimestre, per il quale la scadenza per apportare le modifiche slitta al 10 settembre, in considerazione del periodo feriale di luglio e agosto.

In particolare, i contribuenti possono modificare l’elenco per andare a confermare o ad arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia, in relazione a quelle fatture per le quali effettivamente il bollo sia stato omesso. Allo stesso modo, se il contribuente ritiene che alcune fatture inserite nell’Elenco B dall’Agenzia non siano soggette all’imposta, può procedere ad eliminarle, dovendo poi fornire le opportune motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia stessa.

Segnaliamo che con un aggiornamento comunicato a fine marzo 2023, l’Agenzia delle entrate ha comunicato che le fatture TD16 (integrazione fattura reverse charge interno) vengono inserite nell’Elenco A – non modificabile del cessionario/committente.  

In generale, l’imposta di bollo è dovuta per le fatture elettroniche il cui importo totale risulti maggiore di 77,47 euro e che siano riferite ad operazioni non soggette a IVA, non imponibili o esenti IVA.

Rimandiamo al testo integrale della Guida dell’Agenzia delle entrate e delle specifiche tecniche per la consultazione puntuale di tutti gli adempimenti qui brevemente riassunti.