Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica, ormai arrivate alla versione 1.7.1.. Le nuove specifiche, approvate nei primi giorni di agosto, saranno utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022Il 30 settembre 2022, l’Agenzia ha provveduto a rilasciare una nuova versione delle specifiche tecniche, per correggere alcuni refusi presenti al capitolo 3. Ripercorriamo le ragioni che hanno reso opportuno l’aggiornamento e soprattutto quali sono i nuovi elementi introdotti che dovranno essere utilizzati dal prossimo ottobre, anche a seguito delle modifiche inserite con l’aggiornamento di fine settembre.

 

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Cosa cambia con le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica 2022 e perché

Il riepilogo degli aggiornamenti è stato pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel documento Fatture elettroniche – Elenco aggiornamenti delle specifiche tecniche, disponibile sul sito dell’Agenzia. L’aggiornamento delle specifiche è stato in parte motivato dalla necessità di adeguare il tracciato della fattura elettronica alle modifiche introdotte con l’abrogazione dell’esterometro e l’introduzione delle nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni con l’estero, e dall’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra Italia e Repubblica di San Marino, entrambe operative a partire dal 1° luglio di quest’anno.  

Ripercorriamo insieme le novità introdotte dalla versione 1.7.1. delle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica, che dovranno essere utilizzate a partire dal prossimo autunno. Tra queste troviamo un nuovo tipo documento, l’aggiornamento dei controlli effettuati da SdI e del blocco <AltriDatiGestionali>. Le modifiche riguardano sia la fattura elettronica ordinaria, sia la fattura semplificata.

 

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Il nuovo tipo documento TD28

Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica introducono il tipo documento TD28 – Acquisti da San Marino con IVA. Questo tipo documento ha lo scopo di individuare le operazioni relative all’acquisto di beni per le quali sia stata emessa una fattura cartacea con indicazione dell’IVA. Tramite il TD28, quindi, dal 1° ottobre il cessionario/committente italiano potrà assolvere all’obbligo di comunicazione di queste operazioni verso SdI, e non dovrà invece più utilizzare il TD17 o il TD19. Questi ultimi due tipi documento, infatti, continueranno ad essere utilizzati solo per l’integrazione e contestuale comunicazione di quelle fatture passive (elettroniche o cartacee) senza addebito d’imposta ricevute dai fornitori sammarinesi.  

Pertanto, dal 1° ottobre sarà necessario prestare attenzione al corretto utilizzo dei tipi documento TD17, TD19 e TD28, per evitare irregolarità nelle comunicazioni verso il SdI.

Con l’aggiornamento del 30 settembre, l’Agenzia ha modificato il criterio di compilazione da utilizzare per la valorizzazione del campo <Numero> del TD28: mentre secondo la prima release di agosto, il campo doveva riportare esattamente la numerazione assegnata alla fattura originaria dall’operatore sammarinese, con la nuova versione l’Agenzia ha chiarito che il cessionario/committente italiano dovrà preferibilmente adottare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti). Il numero e la data della fattura cartacea originale dovranno essere riportati nel campo <DatiFattureCollegate>.

L’aggiornamento dei controlli effettuati dal Sistema di Interscambio

La nuova versione delle specifiche tecniche apporta anche diverse modifiche ai controlli effettuati dal Sistema di Interscambio, introducendone di nuovi e aggiornandone alcuni già operativi. Come vedremo, insieme all’introduzione del nuovo TD28, le modifiche relative ai controlli rappresentano una delle novità più sostanziose di questa versione 1.7.1. delle specifiche tecniche.  

In particolare, viene introdotto il nuovo codice errore 00476, che individuerà gli scenari di scarto in caso di fatture riportanti contemporaneamente un valore diverso da IT (Italia) nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente: in altri termini, almeno uno dei due campi dovrà essere valorizzato con IT e non saranno ammesse fatture elettroniche riportanti, ad esempio, il valore DE (Germania) nel campo del cedente/prestatore e FR (Francia) nel campo cessionario/committente.

Altri controlli già esistenti sono stati aggiornati come segue:

  • Codice errore 00401: l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile. Quindi, non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>, ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16; 
  • Codice errore 00430: l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili. Quindi, non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>, ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16;  
  • Codice errore 00471: vengono aggiunti il TD28 che abbiamo precedentemente descritto, nonché i TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata) alla lista dei TD per i quali non è possibile trovare il <CedentePrestatore> uguale al <CessionarioCommittente>; 
  • Codice errore 00472: il criterio di controllo viene esteso al TD27, pertanto con l’aggiornamento i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un <CedentePrestatore> diverso dal <CessionarioCommittente>; 
  • Codice errore 00473: si aggiunge il TD28 a quei tipi documento che non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Viene specificato che nel caso del TD28, l’elemento <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore SM; viene altresì specificato che nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ‘OO’ nell’elemento <IdPaese> per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia; 
  • Codice errore 00475: si aggiunge il TD28 a quei tipi documento che prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del <CessionarioCommittente> quando è prevista l’inversione dei soggetti. 

Nelle nuove specifiche troviamo anche l’aggiornamento della descrizione del codice Natura N7, che a partire dal 1° ottobre riporterà la seguente dicitura: N7IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72). 

Aggiunta una nuova valorizzazione per il blocco <AltriDatiGestionali>

La nuova versione 1.7.1 delle specifiche tecniche aggiunge alcune nuove valorizzazioni che è possibile utilizzare per l’elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato>, appartenenti al blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. Alle valorizzazioni già previste dalla precedente versione, si aggiungono infatti le seguenti:  

  • l’elemento TipoDato dovrà essere valorizzato con la stringa “F24” al fine di riportare in fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica dell’IVA;  
  • nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, l’elemento TipoDato dovrà essere valorizzato con la stringa:  
  • NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;  
  • “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.  

Rimandiamo alla consultazione del testo integrale della nuova versione 1.7.1., pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, per una lettura esaustiva.

Inoltre, con l’aggiornamento del 30 settembre l’Agenzia ha rilasciato una nuova versione della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro, ora alla versione 1.8, di cui si raccomanda la lettura.  

Come possiamo vedere, gli elementi di novità introdotti nelle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica 2022 sono diversi e consentiranno di inserire in fattura un numero maggiore di dati, offrendo all’Agenzia informazioni sempre più dettagliate.