Cos’è la platform economy?

La platform economy è un modello economico basato sull’uso di piattaforme digitali che mettono in contatto direttamente produttori e consumatoriQualche esempio? 

Amazon Marketplace, Apple, Meta, Microsoft, Airbnb, Booking, Uber, Deliveroo. È chiaro che potremmo andare avanti con un lunghissimo elenco di altri nomi. Nomi di company che tutti noi conosciamo e che identifichiamo, in qualche modo, come le avanguardie dell’attuale sistema economico (ma anche sociale).

Senza dimenticare, poi, tutto un foltissimo sottobosco di start-up innovative, che operano in questo stesso senso, e che potrebbero diventare i big player del futuro. 

A guidare il mercato globale della platform economy sono gli Stati Uniti, con il 46% del mercato, seguiti dalla Cina, con il 35% (una quota costituita soprattutto dai colossi di Alibaba e Tencent). 

L’Europa, invece, si assesta su una quota del 18%: comunque, una quota estremamente consistente, in termini di valore assoluto (dati del rapporto “Unlocking the value of the platform economy”, di KPMG). 

Attualmente i player della platform economy in Europa sono oltre 500, sono presenti in tutti gli stati membri, e offrono una fonte di reddito per oltre 28 milioni di persone (Fonte: Consiglio dell’Unione Europea). 

A guardarlo nel suo insieme, si tratta di un ecosistema molto ampio, in continua crescita, sempre più ramificato e sempre più strategico. Un ecosistema che si è mosso, fin da subito, a una velocità sostenutissima. Di conseguenza, il contesto normativo ha sempre fatto fatica ad adeguarsi a questa realtà in continua e rapida trasformazione. 

Qualcosa, però, sta cambiando, soprattutto a livello europeo.  E il punto di svolta è costituito da una proposta della Commissione Europea, nota come ViDA – VAT in the Digital Age. 

Nel prossimo paragrafo ci soffermiamo, appunto, sull’ambito di riforme coinvolte in questa proposta per poi stringere il focus sugli aggiornamenti relativi agli operatori della platform economy in Europa: vedremo quali sono i settori interessati, le scadenze, le motivazioni alla base delle proposte, gli impatti e i benefici attesi. 

 

 

 

ViDA – VAT in the Digital Age: il contesto 

8 dicembre 2022. È la data della pubblicazione, dopo una lunga attesa e complesse fasi di lavoro, del piano d’azione della Commissione Europea noto come ViDA – VAT in the Digital Age 

Il testo pone le fondamenta di un pacchetto di riforme molto ambiziose, che avranno un impatto ampio e profondo sulle operazioni e i processi delle imprese europee e non. 

I tre punti chiave principali che vi emergono sono i seguenti: 

1) Introduzione di un sistema di digital reporting (o e-Reporting) per consentire il monitoraggio a livello dell’Unione dei dati relativi alle transazioni intra-comunitarie.   

Il digital reporting, che diventerà obbligatorio, sarà necessariamente basato sulla fattura elettronica secondo lo standard europeo. Restano da chiarire, attraverso gli atti di esecuzione appositi, i dettagli tecnici del sistema e le modalità di interazione tra i sistemi nazionali e il sistema centralizzato che verrà implementato.  

2) Registrazione IVA unica a livello di Unione europea. 

L’obiettivo è quello di fare in modo che le imprese possano adempiere più facilmente agli obblighi IVA, senza doversi registrare in ognuno dei Paesi in cui effettuano transazioni. 

Dunque: semplificazione, risparmi di tempo, risparmi economici. Un tassello fondamentale nel processo di integrazione degli ecosistemi economici e produttivi europei, che sono sempre più interconnessi, ma non ancora a sufficienza. 

3) Aggiornamento delle norme IVA per gli operatori della platform economy in Europa: il punto su cui, come promesso, ci soffermeremo subito qui di seguito. 

Gli obiettivi dichiarati sono molto ambiziosi: recuperare 111 miliardi di euro di introiti extra in termini di IVA riscossa, per il decennio 2023-2032 (Fonte: PWC). 

 E questa è la timeline fissata per gli interventi più importanti: 

  • A partire dal 2024, per gli stati membri non sarà più necessario richiedere la deroga all’UE per introdurre il mandato di fatturazione elettronica sul proprio territorio.
  • Sempre a partire dallo stesso anno, non sarà più necessario ottenere il preventivo consenso dell’acquirente a ricevere fatture in formato elettronico.
  • Dal 2028 la fattura elettronica diventerà di default la modalità da utilizzare; i casi nei quali sarà possibile utilizzare ancora la fattura cartacea saranno disciplinati dai singoli stati membri. La fattura elettronica sarà comunque obbligatoria per le transazioni intra-UE.
  • E sempre dal 2028 diventerà obbligatorio comunicare i dati delle informazioni relative alle transazioni intra-comunitarie (escluse le operazioni B2C), in forma di digital reporting (o e-reporting). 

Disegnato questo quadro più generale sul piano d’azione ViDA possiamo procedere, come promesso, stringendo il focus dell’attenzione su tutto quello che riguarda i cambiamenti e le riforme specifiche per la platform economy in Europa.

 

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Platform economy in Europa – i settori interessati dalle riforme proposte nel ViDA

In primis, mettiamo in evidenza un dato molto eloquente. Secondo il report finale del ViDA la percentuale dei supplier che, nell’Unione Europea, utilizzano una piattaforma online e che non sono registrati per gli adempimenti IVA potrebbe addirittura superare il 70%.  Come è ovvio, tutto questo genera delle forti disparità, soprattutto per i player di settori che possono ritenersi concorrenti e sovrapponibili. 

Disparità che sono particolarmente evidenti per gli operatori nell’ambito dei viaggi, degli alloggi turistici, del trasporto passeggeri. 

L’obiettivo dichiarato dell’Unione Europea, dunque, è eliminare queste disparità, senza però incartarsi in moltiplicazioni di obblighi e compliance. Insomma: equità, giustizia e trasparenza che si vogliono unire, però, alla semplificazione. Ma anche all’apertura di una serie di nuove opportunità, soprattutto per gli operatori di dimensioni più piccole che, allo stato attuale, possono ritrovarsi bloccati e dispersi in mezzo a questa situazione regolamentare così disomogenea e non comunicante tra stato e stato.

Gli aggiornamenti delle norme IVA per gli operatori della platform economy in Europa riguarderanno, dunque, soprattutto le company che gestiscono piattaforme legate agli affitti brevi e al settore del trasporto passeggeri, con un’attenzione specifica per il settore turistico.  

Con le modifiche contenute nella riforma, le piattaforme in questione saranno tenute a garantire il versamento dell’IVA ove dovuta e versarla alle autorità competenti, allo scopo di assicurare un trattamento uniforme. 

Per avere un parametro economico concreto: secondo le stime presentate, solo questa misura dovrebbe consentire il recupero di 6 miliardi di IVA all’anno. 

 

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Che cosa cambierà, nel concreto? E in quali tempi?

Dunque, abbiamo detto, le riforme proposte dal piano ViDA riguarderanno principalmente i comparti della platform economy relativi agli alloggi in ambito turistico e ai trasporti passeggeri. 

Scendiamo ancor più in profondità e vediamo, a riguardo, alcuni punti concreti. 

Innanzitutto, verrà introdotto un regime di “ fornitore presunto (deemed supplier) qualora un soggetto passivo faciliti la fornitura di alloggi in affitto a breve termine o il trasporto di passeggeri, appunto mediante l’uso di un’interfaccia digitale come una piattaforma, un portale o mezzi simili (nuovo articolo 28 del Consiglio direttivo, 2006/112/EC). 

Le norme sulla “presunta fornitura” si applicano per facilitare la raccolta dell’IVA e anche per ridurre gli adempimenti a carico dei singoli fornitori: infatti, l’adempimento IVA viene demandato ad unico soggetto, ovvero la piattaforma.Questi casi, allo stato attuale, sono diversi e possono riguardare: 

  • Le singole persone private
  • Le persone non stabilitesi in UE o che non hanno comunque una partita IVA registrata in un paese UE.
  • Enti che rientrano in regimi speciali fissati per le piccole imprese. 

Il regolamento europeo di implementazione (282/2011) relativo a questi casi sarà modificato, per integrare i nuovi scenari introdotti dalla proposta ViDA, chiarendo in particolare i criteri che determinano l’applicazione del regime del deemed supplier.  

Inoltre, ecco un ulteriore importante chiarimento espresso dalla Commissione Europea: l’affitto di alloggi per un periodo ininterrotto fino a un massimo di 45 giorni dovrà essere considerato, a tutti gli effetti, come avente una funzione simile al settore alberghiero.

Di conseguenza, questo tipo di transazioni non potrà essere esente da IVA: come accade, normalmente, per tutto quello che ha a che fare con il sistema di alloggi alberghieri tradizionali. 

Attenzione! A questo punto gli attori coinvolti sono tre: il venditore, la piattaforma e il cliente. 

Come viene, dunque, suddiviso il processo ai fini della riscossione dell’IVA? 

In due transazioni separate; organizzate in questo modo: 

1) Si considera che il venditore sottostante abbia venduto alla piattaforma l’affitto dell’alloggio a breve termine o il trasporto passeggeri. Tale fornitura è esente da IVA e senza diritto di detrazione. 

2) Si ritiene che la piattaforma abbia venduto al cliente l’affitto dell’alloggio a breve termine o il trasporto passeggeri. 

Questa prestazione è considerata un servizio di intermediazione che consente l’applicazione delle norme sul luogo della prestazione, in maniera uniforme. Nella pratica: la piattaforma sarà responsabile della riscossione dal cliente dell’IVA dovuta sulla vendita; e quindi del versamento dell’IVA alle autorità fiscali competenti. Tutto seguendo le normali regolamentazioni a seconda dei casi.  

Il tutto, come abbiamo già visto, per raggiungere delle condizioni di competizione paritaria tra le piattaforme che offrono servizi e gli altri fornitori tradizionali del comparto che si qualificano come soggetti passivi, senza imporre un onere ai venditori sottostanti che operano attraverso la piattaforma. 

Chiudiamo con un punto sul calendario: le riforme relative alla platform economy in Europa contenute nel piano d’azione ViDA dovrebbero entrare in azione il 1 gennaio 2025. 

Per gli operatori del settore, il tempo necessario per provvedere agli adeguamenti c’è: ma meglio prepararsi per tempo e monitorare l’evoluzione che si consoliderà nei prossimi mesi.