Aggiornato il 31/03/2023

Invio della fattura elettronica in ritardo: cosa c’è da sapere

Il 6 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 61196/2023, con il quale vengono fornite nuove regole circa la trasmissione tardiva di fatture elettroniche e corrispettivi telematici. In particolare, il provvedimento ha lo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo per quei contribuenti titolari di partita IVA che si trovano in situazioni di irregolarità, al fine di incentivarne la correzione tramite gli strumenti messi a disposizione dalla normativa in vigore.  

In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa dispone il nuovo provvedimento e quali sono le azioni che i contribuenti possono intraprendere per sanare eventuali errori od omissioni, nello specifico nel caso di invio della fattura elettronica in ritardo.  

Come vedremo, il provvedimento ricorda le modalità di ravvedimento per le fatture elettroniche inviate in ritardo e ammette anche alcune riduzioni, che rientrano nella cosiddetta “tregua fiscale”, per quei soggetti che decidano di regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2023 per le violazioni formali, oppure entro il 30 settembre 2023 in caso si intenda usufruire del ravvedimento operoso speciale.

 

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Cosa prevede il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 

In particolare, il provvedimento dispone che l’Agenzia delle entrate fornisca a determinati soggetti titolari di partita IVA e alla Guardia di Finanza una serie di informazioni circa le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici che risultano trasmessi oltre i termini.  

L’Agenzia invierà ai contribuenti interessati una comunicazione, utilizzando il domicilio digitale del contribuente stesso. Tale comunicazione conterrà:  

  • I dati del contribuente; 
  • Il numero identificativo della comunicazione e periodo di imposta; 
  • Il codice dell’atto; 
  • Le modalità per accedere ai dettagli relativi all’anomalia riscontrata; 
  • Le modalità tramite le quali richiedere informazioni o sottoporre all’Agenzia delle entrate elementi di cui questa non sia a conoscenza, ma utili per giustificare l’anomalia riscontrata;  
  • Le modalità attraverso le quali il contribuente può regolarizzare gli errori od omissioni e, se del caso, beneficiare di eventuali riduzioni della sanzione previste dalla normativa.  

Il dettaglio degli invii tardivi, con le informazioni relative alle fatture elettroniche o ai corrispettivi telematici che risultano inviati in ritardo, sarà messo a disposizione tramite l’area riservata “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”. Tale elenco sarà disponibile anche in formato Excel, per agevolarne la consultazione.  

 

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L’elenco dell’Agenzie delle entrate, quali le informazioni da consultare 

In particolare, per quanto riguarda le fatture elettroniche inviate in ritardo, l’elenco conterrà le seguenti informazioni:  

  • Numero delle fatture emesse in ritardo; 
  • Tipo fattura; 
  • Tipo Documento; 
  • Numero Fattura/Documento; 
  • Data Fattura/Documento; 
  • Data di trasmissione; 
  • Identificativo SDI file. 

Invece, in relazione ai corrispettivi telematici che risultano trasmessi in ritardo, l’elenco riporterà:  

  • Numero degli invii trasmessi in ritardo; 
  • ID Invio; 
  • Matricola dispositivo; 
  • Data di rilevazione; 
  • Data di trasmissione. 

Come si accennava, l’Agenzia delle Entrate non fornirà questi dati solo al contribuente, ma tramite strumenti informatici tali informazioni verranno messe a disposizione anche della Guardia di Finanza, incaricata di svolgere le attività di verifica. Come chiarito dal provvedimento, verranno forniti solo i dati necessari alla conduzione di queste attività, nel rispetto delle norme vigenti circa il trattamento e la conservazione dei dati.  

 

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Come segnalare all’Agenzia fatti ed elementi di chiarimento 

L’iter previsto dal provvedimento consente al contribuente di portare all’attenzione dell’Agenzia elementi, fatti o circostanze aggiuntive delle quali la stessa non sia a conoscenza, ma che risultano utili al fine di giustificare o spiegare l’anomalia riscontrata 

Perciò, il contribuente potrà autonomamente oppure tramite il proprio intermediario incaricato (ad esempio, il commercialista) richiedere informazioni ulteriori circa la comunicazione ricevuta o, appunto, fornire elementi aggiuntivi. Le modalità precise da utilizzare per richiedere o fornire informazioni, stando al testo del provvedimento, saranno specificate all’interno della comunicazione che il contribuente riceverà al proprio domicilio digitale.  

Ad esempio, il contribuente potrà segnalare anche il fatto di rientrare in casistiche particolari che prevedono deroghe ai normali termini di emissione della fattura e che, per questo motivo, non necessitano di ulteriori giustificazioni; si tratta, ad esempio, delle circostanze disciplinate dall’ art,73 del D.PR. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

Le modalità per rimediare in caso di invio della fattura elettronica in ritardo

I contribuenti raggiunti dalla comunicazione dell’Agenzia circa un’anomalia riscontrata, possono provvedere a regolarizzare la propria posizione e sanare gli errori od omissioni commessi tramite l’istituto del “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997. Tale modalità prevede alcune riduzioni delle sanzioni, commisurate al tempo trascorso dalla commissione della violazione stessa.  

Ma, come si accennava in apertura, il provvedimento appena emanato offre anche la possibilità di beneficiare di riduzioni ulteriori, in presenza di determinate condizioni e a patto che il soggetto passiva IVA si attivi per sanare la propria posizione entro il 31 marzo 2023.  

Vediamo di seguito quando e in che modo è possibile usufruire di queste agevolazioni. 

 

Violazioni formali, riduzioni per chi sana gli errori entro l’autunno 2023

Recependo alcune delle disposizioni contenute all’interno della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e che rientrano all’interno di quella che è nota come “tregua fiscale”, il provvedimento dell’Agenzia ammette agevolazioni e sanzioni ridotte in determinate circostanze. Inoltre, in base ad un recente comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Bollette vengono posticipati i termini per beneficiare delle agevolazioni.

In particolare, si legge dal provvedimento in base al provvedimento e alla proroga comunicata:  

  • Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art. 1 della Legge di bilancio 2023, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 ottobre 2023. Nello specifico, il riferimento è ai commi dal 166 al 173 della Legge di Bilancio, che prevedono la possibilità di regolarizzare la propria posizione versando la somma di 200 euro per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento potrà avvenire in due rate di pari importo, la prima da versare entro 31 ottobre 2023, la seconda entro il 31 marzo 2024. Ma, oltre al pagamento della sanzione, il contribuente dovrà anche rimuovere le irregolarità od omissioni riscontrate. Ricordiamo che rientrano tra le violazioni formali quelle che non contribuiscono a determinare la base imponibile e, quindi, non incidono sul pagamento dei tributi. 
  • Con riferimento alle violazioni sostanziali, il provvedimento dell’Agenzia rimanda ai commi dal 174 a 178 della Legge di bilancio 2023. Anche in questo caso, per quelle violazioni sostanziali che fanno riferimento alle dichiarazioni correttamente presentate in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni, secondo quello che è stato indicato come “ravvedimento operoso speciale. Se si rientra in questa casistica, l’importo dovuto potrà essere versato in 8 rate trimestrali, di cui la prima sempre con scadenza al 30 settembre 2023. Oltre alla proroga vengono anche modificati i termini di accesso al ravvedimento operoso speciale, per cui sono escluse le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali. 

Il testo integrale del provvedimento 61196/2023 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Rimandiamo alla sua lettura e alla Legge di Bilancio 2023 per consultare il dettaglio delle disposizioni introdotte.