Il 1° luglio 2022 si avvicina e, con lui, arrivano anche gli annunciati nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica. In questo contributo ci concentreremo sull’abolizione dell’esterometro, andando a vedere cosa cambierà sul piano operativo e come si dovranno adeguare le aziende italiane per gestire correttamente i nuovi adempimenti.  

 

 

Che cos’è l’esterometro? 

L’esterometro è un adempimento introdotto a partire dal 1° gennaio 2019, contestualmente all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. Si tratta di una comunicazione relativa alle operazioni transfrontaliere, ovvero a tutte quelle transazioni che avvengono tra operatori economici residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e soggetti che invece non risiedono all’interno dello Stato italiano. Lo scopo dell’esterometro, quindi, è quello di fornire all’Agenzia delle entrate i dati relativi a quelle operazioni che non sono soggette ancora all’obbligo di fatturazione elettronica e quindi non transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). 

L’obbligo di comunicazione è relativo sia alle operazioni rese, sia alle operazioni ricevute: ciò significa che riguarda sia le aziende che forniscono beni all’estero, sia le aziende che li acquistano. A partire dal 2019, quindi, tutte le imprese italiane hanno dovuto presentare l’esterometro con cadenza trimestrale, a meno che la comunicazione dei dati non venisse già soddisfatta in altro modo. In particolare, la comunicazione dell’esterometro non era (e non è) dovuta per:  

  • tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale; 
  • le operazioni per le quali siano state emesse fatture elettroniche. 

Ciò detto, sono moltissime le aziende italiane che utilizzano l’esterometro e che, a breve, dovranno abbandonarlo per familiarizzare con le nuove procedure di adempimento. 

 

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Come gestire l’abolizione dell’esterometro? 

Dal 1° luglio 2022 verrà definitivamente abrogato l’esterometro, utilizzato fino ad ora da moltissime aziende italiane come mezzo per documentare all’Agenzia delle entrate le operazioni svolte con l’estero. Per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia e dell’assolvimento dell’IVA, le imprese italiane dovranno da luglio in poi affidarsi alla fattura elettronica, utilizzando i nuovi tipi documento appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate. 

L’utilizzo dell’esterometro, fino ad ora, era possibile in alternativa all’emissione della fattura elettronica. Dal 1° luglio verrà invece messo definitivamente nel cassetto e allora tutte le aziende dovranno essere in grado di utilizzare gli appositi tipi documento messi a disposizione dall’Agenzia, che alcuni già utilizzavano in via facoltativa. Nello specifico, i nuovi tipi documento permettono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, a seconda dei casi, da annotare negli appositi registri IVA, in entrata e in uscita, per assolvere correttamente all’imposta dovuta. Vediamo come fare, a seconda che ci troviamo nella posizione di fornitori o di acquirenti, e quali scadenze è bene tenere a mente.

 

La fatturazione nel ciclo attivo 

Quando siamo noi a dover emettere una fattura verso un nostro cliente estero, il gioco è semplicissimo: non dovremo fare altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”. 

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità). 

La fatturazione nel ciclo passivo 

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 

  •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 
  •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE; 
  •     TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. 

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate, arrivata ora alla versione 1.6 con l’aggiornamento di febbraio, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.  

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva. 

Le prossime scadenze 

Per chi sta ancora utilizzando l’esterometro e intende continuare a farlo per tutto il periodo utile, ovvero fino al 30 giugno 2022, ricordiamo che il suo invio deve essere fatto con cadenza trimestrale ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle operazioni. Pertanto, per le operazioni eseguite dall’inizio del 2022, l’esterometro dovrà essere inviato:   

  • entro il 30 aprile 2022 per le operazioni relative a gennaio, febbraio e marzo 2022. Cadendo tale giornata di sabato, il termine è esteso fino al 2 maggio 2022 
  • entro il 31 luglio 2022 per le operazioni relative ad aprile, maggio e giugno. Il termine è esteso fino al 22 agosto 2022 in considerazione del periodo feriale estivo.  

È comunque consigliabile familiarizzare il prima possibile con il nuovo metodo di comunicazione e di utilizzo dei tipi documento dedicati alle integrazioni/autofatture, in modo da non farsi trovare impreparati quando dal 1° luglio scatterà il nuovo adempimento.  

Infine, ricordiamo anche che dal 1° luglio si inizierà ad utilizzare la nuova versione del tracciato per la fattura elettronica, vale a dire la versione 1.7, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate proprio in relazione all’eliminazione dell’esterometro e all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione.