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Le imposte di bollo sui documenti informatici: tutte le novità di Aprile

Le imposte di bollo sui documenti informatici

Ogni anno, il mese di Aprile presenta importanti scadenze di natura fiscale: qui di seguito vogliamo ricordare le più importanti che disciplinano il calcolo ed il pagamento delle imposte di bollo sui documenti informatici.

 

Fatture elettroniche

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26-6-2014  ed in vigore dal 27 giugno 2014, disciplina l’assolvimento dell’imposta di bollo dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, quindi l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno.

In particolare, stabilisce che le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’IVA e di importo superiore ad Euro 77,47 sono soggette ad imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2,00 e devono osservare le predette nuove disposizioni sul pagamento. Secondo la nuova disciplina le fatture elettroniche devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 6. Comma 2, del  Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014.

In relazione al tracciato ministeriale XML in uso per adempiere all’adempimento della fatturazione elettronica verso la PA (Decreto 3 aprile 2013 n. 55) e verso i privati mediante il Sistema di Interscambio (D.Lgs. 127/2015 e Provvedimento del 30 aprile 2018), per la predetta annotazione basta valorizzare nel blocco informativo [2.1.1.6] del XML l’apposito campo <DatiBollo> con il valore “SI” e nel campo <ImportoBollo> l’ammontare del bollo, ad esempio “2.00” (la valorizzazione di questo ultimo campo <importoBollo> nel nuovo tracciato della fattura elettronica valido dal 4 maggio 2020 in poi diviene facoltativa).

Per quanto concerne per le fatture emesse dal 2019 in poi, il versamento dell’imposta deve avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento o attraverso la compilazione ed il calcolo eseguito da un apposito servizio dell’Agenzia sul portale web “Fatture e Corrispettivi” o tramite l’auto compilazione del F24 telematico da parte del contribuente stesso.

In tal senso, si ricorda che con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito sei nuovi codici tributo, destinati a consentire i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche effettuati tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”: 2521 – primo trimestre 2522 – secondo trimestre 2523 – terzo trimestre 2524 – quarto trimestre 2525 – sanzioni 2526 – interessi.

Una novità importante è stata introdotta dall’art. 17 del Decreto Fiscale n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019. La norma ha infatti disposto che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Attenzione però, ad oggi manca ancora il chiarimento attuativo su quale periodo far riferimento per il corretto calcolo della soglia dei mille euro.

Proprio in queste ultime ore è stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, al cui art. 26 è stabilito che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’Imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Le norme prevedono poi che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo

È utile, infine, ricordare che l’Agenzia delle Entrate, sul suo portale web “Fatture & Corrispettivi”, ha  rilasciato una nuova funzionalità denominata Pagamento Imposta di Bollo, che consente di verificare l’ammontare dell’imposta di bollo, calcolata sulla base dei documenti presenti in base dati che soddisfano i criteri necessari per l’imposta (fatture emesse “consegnate” o “messe a disposizione” nel trimestre di riferimento).

 

Libro giornale e libro inventari 

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17 giugno l’imposta sui documenti informatici va assolta entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio fiscale. Per le società che intendano gestire il libro giornale e il libro inventari relativi come documenti informatici nativi e che abbiano l’esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, il prossimo 30 aprile scadrà quindi il termine per versamento dell’imposta di bollo, che si può effettuare tramite modulo F24.

Qualora la scelta di digitalizzare nativamente i documenti libro giornale e libro inventari e soggetti all’imposta di bollo avvenisse dopo il 30 aprile e al massimo entro il termine di scadenza della conservazione, allora si dovrà utilizzare il ravvedimento operoso per ritardato pagamento dell’imposta di bollo.

Naturalmente per i soggetti che presentano esercizio fiscale non coincidente con l’anno solare la scadenza dei 120 giorni va calcolata a partire dalla chiusura del relativo esercizio.

Si ricorda che l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (Euro 32,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per gli  imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), le mutue assicuratrici e i consorzi, enti e associazioni.

La risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha poi disposto in modo definitivo che per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. In particolare, per il libro giornale il singolo evento contabile è rappresentato da ogni operazione economica, rilevata in partita doppia, a prescindere dal numero di righe di dettaglio.  Mentre per il libro inventari per singolo accadimento contabile s’intende la registrazione relativa ad ogni singolo cespite nonché la registrazione della nota integrativa.

A tal proposito, è sempre utile evidenziare che il calcolo ogni 2.500 registrazioni, a prescindere dalle righe di dettaglio, può generare per le imprese un cost saving che può essere rilevante rispetto al tradizionale calcolo dell’imposta di bollo ogni 100 pagine.

 

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