Articolo aggiornato il 20/06/2023

Dunning, credit collection (o debt collection) e recupero del credito: tre nomi che indicano sostanzialmente uno stesso rapporto, uno stesso contesto operativo e uno stesso processo e che individuano una realtà con immediate e profonde ricadute sull’economia e sulla vita delle persone.

A partire da una definizione generale del recupero crediti e dopo averne descritto le caratteristiche principali (cenni storici, natura del credito differenza tra giudiziale e stragiudiziale), daremo alcune informazioni di contesto per mettere a fuoco il fenomeno nella situazione italiana del recupero del credito (dunning) e accenneremo infine del modo in cui si è evoluto il processo di recupero crediti alla luce della trasformazione tecnologica degli ultimi anni.

Dunning e recupero credito – Storia del rapporto creditore-debitore

Il recupero del credito (dunning) definisce tutto quello che concorre a identificare il rapporto che si instaura tra due soggetti (un creditore e un debitore) nel momento in cui il primo tenta di ottenere il pagamento di un debito dal secondo. Tutte le attività che si propongono questo obiettivo vengono messe in atto nel caso del mancato pagamento da parte di un debitore, che può essere un privato o un’azienda, per prodotti forniti o servizi offerti da un’altra azienda o istituzione pubblica. L’attuazione di queste azioni è spesso delegata a un terzo soggetto che è l’agenzia di recupero credito.

Dunning è il termine inglese che indica appunto questo processo, attraverso il quale avviene il tentativo, talvolta destinato a non riuscire, di ottenere la riscossione del credito. Dunning è dunque un termine tecnico, intercambiabile con quello di credit (o debit) collection.

Il recupero credito non è nuovo né recente, ma ha una sua storia che si intreccia con quella delle attività produttive, economiche e finanziarie delle società di tutto il mondo. Nel caso italiano questa storia viene spesso raccontata attraverso due figure esemplificative del rapporto creditore-debitore, che hanno simbolicamente incarnato, in epoche differenti, le forme in cui si era cristallizzato un certo tipo di cultura “nazionale”: queste figure, che hanno soprattutto una dimensione letteraria, sono la pittima e il piantone.

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Recupero credito: brevi cenni storici 

Il recupero del credito (dunning) è, probabilmente, una delle professioni più antiche. Antica quanto l’esigenza di prendere in prestito denaro e di consumare beni o servizi prodotti da altri. Antica quanto la parallela volontà di prestare denaro e di vendere quei prodotti o servizi.

Possiamo ipotizzare con ragionevole certezza che si sia anche presentata da subito la necessità di raccogliere ciò che era dovuto al creditore, all’interno di quello che si configura già come un compiuto rapporto debitorio. Le agenzie di recupero crediti sono solo l’evoluzione più recente di una lunga serie di procedure e regolamenti commerciali e legali pensati a tutela del creditore, per intervenire in caso di mancato pagamento.

Una storia antica

La storia della riscossione dei crediti si sovrappone, quindi, a una storia del debito. Abbiamo attestazione del susseguirsi in età antica di numerosi editti di condono, che servivano per una serie di obiettivi: limitare i soprusi, ridare slancio all’economia, impedire che il denaro e il potere si concentrasse nelle mani di pochi, diventando una minaccia per il potere del sovrano.

Già nella sofisticata civiltà babilonese, per esempio, era stato sviluppato un sistema di leggi che da un lato consentiva ai creditori di riscuotere i crediti e di recuperare i conti insolventi ma allo stesso tempo proteggeva in qualche misura anche i diritti dei debitori.

Allo stesso modo anche la tradizione ebraica aveva elaborato una dottrina giuridica che doveva sia garantire il recupero del credito sia contenere e mitigare il rischio di insolvenza e di schiavitù.

La pìttima

Risalgono al primo Rinascimento italiano i racconti, folcloristici per lo più, in cui fa la sua comparsa la pìttima un personaggio bizzarro, petulante e di rosso vestito che veniva pagato dai creditori per piantonare (e infastidire pesantemente) il debitore.

La pìttima inseguiva il debitore senza dargli tregua, per rammentargli in continuazione di pagare il suo debito. Al di là della verità storica, che rimane nebulosa, si trattava probabilmente di un soggetto pubblico, impiegato direttamente dallo Stato per favorire la regolarità dei pagamenti, in un periodo storico in cui era fondamentale garantire la buona riuscita degli scambi. 

Il piantone

Nella Napoli dei Borbone della metà dell’Ottocento una delle questioni che richiedevano maggior impegno da parte dei governanti era il gettito fiscale, indispensabile per la sopravvivenza stessa degli stati con bilanci in costante bisogno dei liquidità.

Il piantone nasce in questo contesto. Il contribuente moroso era costretto ad ospitare in casa sua un minimo di due soldati dell’esercito regio, offrendo loro vitto e alloggio, per un periodo massimo di dieci giorni in base all’ammontare del debito. Si trattava di una forma di sanzione indiretta che non voleva necessariamente essere punitiva ma aveva un efficace effetto deterrente (fonte: studioptf.it).

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Differenza tra recupero credito giudiziale e recupero credito stragiudiziale 

Le attività di recupero credito (dunning) rientrano i due grandi categorie: recupero credito giudiziale e recupero credito stragiudiziale

Nel caso del recupero credito stragiudiziale tutte le azioni messe in atto non coinvolgono l’autorità giudiziaria: il soggetto deputato a recuperare il mancato pagamento non può costringere il debitore, ma deve riuscire a comunicare con lui, tentando di persuaderlo

Nel caso del recupero credito giudiziale, invece, il creditore – dopo aver tentato senza successo di ottenere il pagamento ricorrendo a vie stragiudiziali – decide di rivolgersi all’autorità giudiziaria che a quel punto interviene attraverso l’esecuzione sul patrimonio del debitore.

Un’ulteriore precisazione generale sulla nozione di credito: per poter procedere al recupero del mancato pagamento è indispensabile che il credito in questione presenti le tre caratteristiche di certezza, finitezza (liquidità) ed esigibilità.

  • Certezza: deve essere presente un numero sufficiente di elementi che ne dimostrino l’esistenza.
  • Finitezza (liquidità): deve essere attestato nel suo esatto ammontare.
  • Esigibilità: sulla base del patrimonio effettivo del debitore, se non vi sono termini o condizioni che ne impediscono il pagamento.

Azioni del recupero crediti giudiziale

Il recupero crediti giudiziale può essere effettuato soltanto da avvocati o società iscritte presso l’ordine degli avvocati, dietro impulso di un soggetto legalmente abilitato e in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, cambiale, ecc.). Può articolarsi in una serie di azioni:

  • il decreto ingiuntivo: un provvedimento formale grazie al quale il Giudice emette un’ingiunzione di pagamento, che può essere seguito da un contraddittorio e, eventualmente, al pignoramento dei beni del debitore;
  • l’azione revocatoria e il sequestro conservativo (che tutelano la garanzia patrimoniale del creditore): permettono di agire sui beni del debitore, anche se questi erano stati precedentemente venduti;
  • il pignoramento (in presenza di sentenza favorevole al creditore da parte del Tribunale): l’espropriazione forzata dei beni di proprietà del debitore, mobili o immobili che vengono successivamente venduti;
  • l’istanza di fallimento: azione ultima di esecuzione forzata che viene messa in pratica in assenza di altri beni.

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Soggetti professionali del recupero crediti

Il recupero crediti è un’attività che deve presentare precisi caratteri di organizzazione e continuatività. Nel caso sia attuata da altri e non direttamente dal creditore deve essere delegata a soggetti professionali (agenzie di recupero credito) che:

  • siano in possesso di specifica autorizzazione,
  • non agiscano per recuperare propri crediti, ma crediti di terzi.

La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere presentata alla Questura oppure al SUAP – lo Sportello Unico Attività Produttive, presente in tutti i Comuni italiani, che si occupa delle pratiche relative all’apertura e alla gestione aziendale. Il SUAP è tenuto a trasmettere l’autorizzazione alla Questura competente.

 

Il contesto operativo: la situazione italiana

In Italia lo stock di crediti affidati per il recupero alle imprese associate a Unirec ha raggiunto, nel 2022, la cifra record di circa 200 miliardi di euro, +26% rispetto ai circa 160 miliardi del 2021, con una forte crescita delle masse gestite per Conto Terzi. I crediti gestiti in C/III hanno rappresentato circa l’80% del totale: il 52% degli importi è relativo al settore B2C (Business to Consumer) che sorpassa quest’anno il B2B (Business to Business). A livello territoriale, la maggior parte dei crediti affidati (43%), considerando il Conto Terzi (C/III), si concentra in quattro regioni principali: Lombardia (15%), Lazio (10,6%), Campania (9,4%) e Sicilia (rimane stabile all’8%). Mentre Emilia-Romagna, Toscana e Veneto mostrano un aumento del peso degli importi affidati, ma non abbastanza significativo da modificare la loro percentuale sul totale.

Durante il convegno annuale dell’Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, Francesco Vovk, prima di passare il testimone al nuovo presidente Marcello Grimaldi, ha sottolineato come “il XIII rapporto annuale di Unirec restituisce l’immagine di un settore in profonda evoluzione.”

In una precedente intervista, a Vovk, emerge come fare recupero crediti significhi ogni giorno di più “detenere una ben precisa organizzazione gestionale, avere una comprensione approfondita dei fenomeni macro-economici, un’ottima dotazione informatica e un marcato orientamento al problem solving nei confronti del debitore consumatore”. 

Nell’articolo si afferma inoltre che è “la capacità di preservare il rapporto con il debitore che assume sempre maggiore importanza. Un simile obiettivo può essere raggiunto solo sfruttando pienamente tutti gli strumenti a disposizione e mettendo a valore le competenze più avanzate (tecnologiche, relazionali, comunicative). Secondo Vovk, infatti, è attraverso l’investimento nel digitale che può essere migliorata la qualità del servizio. Come afferma Cristian Bertilaccio, Vicepresidente di UNIREC, anche “l’adozione di elevati standard di qualità e di compliance, la sicurezza informatica e la protezione del patrimonio informativo, l’implementazione di processi di controllo su più livelli, rappresentano requisiti ormai imprescindibili a cui tutti gli attori della filiera sono chiamati a dare delle risposte.”

Il processo del recupero crediti: l’invio del sollecito

L’invio del sollecito è il momento centrale del processo di recupero del credito (dunning). Il sollecito deve essere dotato di alcuni elementi essenziali:

  • il titolo (la fonte del diritto rivendicato dal creditore, per esempio il contratto o il preventivo sottoscritto tra le parti, il riferimento alla fattura in sospeso eccetera);
  • l’importo esatto da pagare; 
  • il termine entro il quale si richiede il pagamento;
  • l’indicazione per cui il creditore, in caso di ulteriore mancato pagamento, potrà agire in sede giudiziale. 

Il sollecito può essere inviato anche dallo stesso creditore senza ricorrere a uno studio legale, eventualmente decidendo di avvalersi di una consulenza specialistica se il debitore continua a essere moroso.

La comunicazione veicolata dal sollecito

La legge non prescrive particolari forme di comunicazione per richiedere il pagamento. Tra gli strumenti più utilizzati fino ad oggi per inviare il sollecito possiamo nominare: 

  1. l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
  2. l’invio tramite posta elettronica certificata (oggi obbligatoria per imprese e professionisti). 

Questi due metodi permettono di avere una prova dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e possono essere utilizzati in caso di un successivo ricorso all’autorità giudiziaria.

Nel corso del tempo le azioni attraverso il quale si struttura il recupero crediti stragiudiziale sono andate precisandosi. Il processo, sempre più centrato sulle attività di comunicazione verso i debitori, si è evoluto parallelamente al differenziarsi e al moltiplicarsi dei media, dei format e delle possibilità di raggiungere i destinatari mediante modalità off line e on line.

Le nuove opportunità della digitalizzazione 

Con l’affermarsi delle nuove tecnologie e il moltiplicarsi e differenziarsi delle possibilità di comunicazione offerte dal digitale alle tre forme tradizionali in cui può essere svolto l’esercizio del recupero crediti stragiudiziale (epistolare, telefonico, esattoriale) se ne aggiunge una quarta (digitale) basata sull’utilizzo di strumenti come mail interattive, app e video interattivi che sono in grado di aumentare interazione e trasparenza

L’impegno nella creazione di soluzioni sempre più sostenibili, concilianti, personalizzate si inquadra in un diverso approccio al recupero credito che passa anche attraverso:

  • un mappaggio più efficiente e completo della disciplina legale unito a un’interfaccia grafica smart;
  • la gestione dei pagamenti in formato elettronico;
  • l’utilizzo di strumenti digitali nella comunicazione con il cliente.

Quest’ultimo aspetto in particolare è particolarmente ricco di potenzialità.

Per ottenere dei reali vantaggi dalla digitalizzazione occorre in generale cambiare prospettiva: passare dalla gestione della relazione con il cliente alla gestione dell’esperienza con il cliente, fornendo tool chiari, immediati e semplici da utilizzare, che mettano facilmente l’utente in condizione di monitorare lo stato delle pratiche e di procedere all’effettuazione di alcune operazioni (per esempio dare conferma in tempo reale dell’avvenuta visione del sollecito o completare il pagamento dovuto), in un’ottica di gestione condivisa, con benefici in termini di mantenimento della relazione, efficacia delle azioni, risparmio dei costi.